La confusione nella contestazione generata da richiami ad articoli del Codice deontologico del 2014 anziché a quelli del Codice deontologico forense previgente per fatti accaduti sotto la sua vigenza, non inficia il principio della corrispondenza tra i fatti addebitati e gli articoli contestati purchè sia esplicitata la condotta deontologicamente rilevante nella parte motiva-esplicativa.
(Nel caso di specie, il capo di incolpazione approvato richiamava articoli dell’attuale Codice deontologico forense anziché del Codice deontologico previgente, applicabile al caso essendo i fatti avvenuti nel 2009).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020
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