Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 1° giugno 2017, n. 66

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 356, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 160.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 01 Giugno 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 28 Ottobre 2013 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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