La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 356
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 322, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 160, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 356 del 15 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 25 Novembre 2013 (avvertimento)
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