La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023
– codice: art. 61
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022
I doveri e divieti deontologici in tema di arbitrato si applicano anche a quello irrituale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022
I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Corte di Cassazione (pres. Bisogni Giacinto, rel. Bisogni Giacinto), sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020
I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 217 del 27 Dicembre 2018
Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti
CDD di Bologna (pres. Rigosi Chiara, rel. Piva Stefano), decisione n. 86 del 17 Dicembre 2018