Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

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– codice: art. 30

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 28 Aprile 2015 (respinge) (radiazione)
– Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 19 Settembre 2013 (radiazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15206 del 22 Luglio 2016 (accoglie)