La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023
– codice: art. 27
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 215 del 29 Dicembre 2014
L’omesso adempimento del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Ferina Federico), sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014
L’obbligo di dare una informazione completa e vera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014
Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014
Il dovere di informazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)