Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato a seguito di una contestazione disciplinare sulla quale di era difeso in modo approfondito e pertinente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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