La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 98 del 13 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 08 Giugno 2018 (sospensione)
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