L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionata anche in forza di una violazione che non era gli stata contestata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)
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