L’art. 48 cdf riguarda la corrispondenza intercorsa “esclusivamente” tra colleghi, sicché il relativo divieto non opera allorché la corrispondenza stessa sia indirizzata anche a terzi (nella specie, pure al cliente). In questi casi, difatti, a prescindere dall’apposizione della formula “riservata personale”, il contenuto deve considerarsi pubblico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023
NOTA:
Sull’analoga e simmetrica inoperatività del divieto deontologico ex art. 48 cdf anche nel caso in cui il terzo non iscritto all’albo sia il mittente della corrispondenza dallo stesso qualificata come “riservata”, cfr. Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 febbraio 2011, n. 31.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 23 Marzo 2018 (censura)
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