La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolar riferimento alle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 13400 del 26 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11024 del 19 maggio 2014, nonché Cass., SS.UU, sentenze nn. 11803/13, 17357/09, 9069/03.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 35462 del 19 Novembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 34 del 26 Febbraio 2021
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