Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell’incolpato

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono legittimamente ispirare a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d’individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 29 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Aprile 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 10 del 22 Giugno 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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