Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

Per l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen iuris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il Giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione(1). Conseguentemente la semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025

NOTE:
1) In senso conforme, Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza n. 15852/2009.
2) In senso conforme, CNF Sentenza n. 11/2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment