Il Presidente del seggio elettorale costituisce l’organo preposto dal Consiglio dell’Ordine a presidio della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, sovrintendendo alla
votazione da parte degli iscritti ed allo scrutinio delle schede elettorali; deve escludersi che a tale tipica funzione possa essere assimilato anche il potere di adottare determinazioni atte a modificare le modalità di espletamento delle elezioni.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 20 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 16 Giugno 2012
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