Consumazione dell’impugnazione al CNF e memorie illustrative

Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense, sicché dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. 4 ottobre 2013, n. 22748; Cass. 30 maggio 2011, n. 11946; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1270 e Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28049; Cons. Naz. For. 30 maggio 2007, n. 45 e 13 febbraio 1993, n. 8.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Settembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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