Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense, sicché dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. 4 ottobre 2013, n. 22748; Cass. 30 maggio 2011, n. 11946; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1270 e Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28049; Cons. Naz. For. 30 maggio 2007, n. 45 e 13 febbraio 1993, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Settembre 2014 (censura)
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