Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 11 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera n. 4 del 16 Gennaio 2015 (cancellazione)
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