Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 28 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Luglio 2017 (sospensione)
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