Ai consiglieri dell’Ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, ma la violazione del divieto non comporta la decadenza automatica prevista per l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine con quelle di consigliere nazionale, di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 26 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
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