L’esercizio di una funzione rappresentativa dell’Avvocatura (nella specie, Consigliere dell’Ordine) richiede un’applicazione particolarmente rigorosa del divieto di agire in conflitto di interessi (ex art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), imponendo dunque l’astensione da tutte le situazioni in cui un Consigliere possa trovarsi, o anche solo apparire, in conflitto con gli interessi pubblici che è chiamato a tutelare in virtù della sua carica, giacché è incompatibile, con il ruolo di Consigliere, il perseguimento di interessi diversi da quelli propri dell’organo istituzionale o addirittura contrapposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 30 Gennaio 2023 (sospensione)