Conflitto di interessi: illecito assistere contemporaneamente il creditore procedente e il debitore esecutato

L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito, contemporaneamente, il creditore procedente e il debitore esecutato. In applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 19 Luglio 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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