Conflitto di interessi: il consenso del cliente non scrimina l’illecito

L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 160 del 25 luglio 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020, secondo cui, più in generale, l’illecito deontologico non è scriminato dal consenso dell’avente diritto, salvo espresse e tassative eccezioni (ad es., il trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente).

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– codice: art. 21

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 24 Gennaio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25012 del 25 Novembre 2014 (respinge)