La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 18 Dicembre 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 24 Novembre 2015
0 Comment