Di fatto ci si chiede se il periodo di 12 anni di esercizio della professione debba essere continuativo o se possano essere cumulati due periodi intervallati da mancato esercizio della professione per sospensione cautelare.
Si osserva che:
– il 2° comma dell’art. 33 R.D.L. 1578/1933 e successive modifiche prevede l’esercizio della professione per almeno 12 anni, senza porre alcun vincolo di continuità;
– la legge n. 247/2012 (art. 22 comma 4) precisa che coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa, nel triennio successivo alla sua entrata in vigore (e quindi entro il 2.2.16)[*] possono chiedere l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.
Appare evidente, dal combinato disposto delle norme succitate, come la sospensione cautelare, da un verso, non possa tradursi in un motivo di cancellazione e, dall’altro, possa produrre il solo effetto di sospendere i termini, ma non di annullare o vanificare i diritti acquisiti.
Si ritiene pertanto che la sospensione comminata, determini la sospensione del periodo di 12 anni richiesto per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti alla Giurisdizioni superiori, ma non vanifichi l’anzianità maturata.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 18 novembre 2015, n. 114
Quesito n. 109, COA di Cosenza
[*] NOTA:
Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 114 del 18 Novembre 2015- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
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