L’art. 33 del R.D.L. n. 1578/33 prevede che possa essere iscritto all’Albo speciale l’avvocato che abbia esercitato la professione per almeno dieci anni.
L’art. 34 dello stesso R.D.L. pone alcune eccezioni a tale regola, tra cui non figura tuttavia l’esercizio delle funzioni di giudice onorario. Alla luce del combinato disposto tra l’art. 34, comma 1, lett. b) e dell’ultimo comma della stessa disposizione, deve infatti ritenersi che elemento essenziale per l’equipollenza delle funzioni esercitate al fine dell’iscrizione nell’Albo speciale sia l’appartenenza all’ordine giudiziario come magistrati in ruolo. In tale categoria non rientrano, pacificamente, i magistrati onorari: in tal senso, la Commissione richiama il proprio precedente 14 luglio 2011, n. 63, reso su fattispecie in parte analoga.
D’altro canto, come ribadito dal CNF in numerose pronunce, l’art. 34 del R.D.L. n. 1578/33 è norma eccezionale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. C.N.F., 14-11-2011, n. 174; 12-10-1990, n. 84).
La risposta al quesito va resa, pertanto, in termini negativi.
Parere 14 luglio 2011, n. 63
Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.
L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo.
La norma si riferisce con nettezza ai magistrati che siano appartenuti al ruolo di detti ordini per almeno otto anni.
I magistrati onorari non fanno, invece, parte del ruolo ordinario della magistratura, come risulta evidente dalla qualifica di “onorari” che agli stessi è assegnata dalla legge.
Siffatta differenziazione comporta che, pur esercitando i magistrati onorari funzioni giurisdizionali, e pur appartenendo, con esclusivo riferimento a detto esercizio, all’ordine giudiziario, agli stessi non sono estensibili, in difetto di uno specifico richiamo, le disposizioni – estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale – che attengono allo stato giuridico dei magistrati, quale, ad esempio, quella che consente l’iscrizione all’albo di avvocati, che è strettamente dipendente da detto status.
I magistrati onorari, dunque, per effetto della netta differenziazione di stato giuridico rispetto ai magistrati di ruolo, non possono giovarsi del diritto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto dalla norma sopra citata.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 12 dicembre 2012, n. 71
Quesito n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 12 Dicembre 2012- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
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