Competenza territoriale e criterio della prevenzione (per fatti che non abbiano la connotazione di reato)

Ai sensi dell’art. 38 RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la comunicazione all’interessato e al P.M. della apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito. Solo qualora i fatti per i quali si procede disciplinarmente abbiano la connotazione di reato viene esclusa la competenza del COA del luogo in cui il fatto è stato commesso in favore della sola competenza del COA ove l’incolpato è iscritto (art. 44, co. 3, RDL cit. ratione temporis applicabile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 31 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 02 Ottobre 2012 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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