Accettare in pagamento assegni post-datati (peraltro poi anche utilizzati quali titoli esecutivi nei confronti della ex cliente) è condotta contraria agli elementari e fondamentali doveri di probità, dignità e decoro dell’avvocato, anche in relazione al fatto che, così facendo, il legale si rende colpevole di violazione tributaria per evasione dell’imposta di bollo (per contrarietà alla disciplina della legge sull’assegno, r.d. n. 1736/1933), esponendo l’intera categoria professionale di appartenenza ad offuscamento d’immagine.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 16 Novembre 2023 (sospensione)
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