Nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento del compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza del compenso stesso all’opera professionale effettivamente prestata.
NOTA:
In senso conforme, sul principio che il criterio di proporzionalità di cui all’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf) non possa essere derogato neppure convenzionalmente, cioè con il consenso del cliente, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 337 del 24 Novembre 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Novembre 2012 (sospensione)
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