Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDF), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDF), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017
Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO
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