Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
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