Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2607 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
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