Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (così Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021). (Nel caso concreto, la Sezione rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato era intervenuto decorso il termine quinquennale dal fatto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.51 Regio Decreto Legge n.1578/1933).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 18 del 6 agosto 2021
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