Il mancato invio del modello 5 comporta, da una parte, la (sanzione amministrativa della) sospensione a tempo indeterminato (inflitta osservando le regole del procedimento disciplinare) irrogata del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto ai suoi obblighi e, dall’altra, tale omissione, costituisce un illecito deontologico sanzionabile disciplinarmente per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza previsti dall’art. 9 nonché quelli di adempimento previdenziale, ex art. 16 e art. 70.4 codice deontologico.
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, né dall’asserita sussistenza di altra causa di giustificazione e/o che l’incolpato sia stato indotto in errore da altro professionista. L’elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e/o la sua intensità, non può essere valutato dal Consiglio di Disciplina quale elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma tale elemento (insieme agli altri di cui all’art. 21 codice deontologico) è valutato al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare.
Il richiamo verbale, che seppure, non ha carattere di sanzione disciplinare (ex art. 22.4 codice deontologico), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico che deve essere considerato lieve e scusabile. (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione del richiamo verbale per il mancato invio del modello 5).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 1 del 20 ottobre 2020
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