L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.
Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).
Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021
0 Comment