L’avvocato “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati. Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura”. (La Sezione, ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 11 del 17 dicembre 2019
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