CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Brienza), sentenza n. 195 del 19 dicembre 2019

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Giugno 2016 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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