La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 05 Aprile 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34441 del 24 Dicembre 2019 (respinge)
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