Anche in materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, per la quale il titolo è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza, deve comunque osservarsi il requisito di condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) di cui all’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 R.D.L. n. 1578/1933) necessario per l’iscrizione negli albi, elenchi e registri, in quanto presupposto a tutela della dignità e del decoro della classe forense (Nel caso di specie, al momento della domanda, il professionista aveva sottaciuto numerosi precedenti penali a suo carico, successivamente scoperti dal COA di appartenenza, che aveva revocato in autotutela l’iscrizione precedentemente deliberata. Il professionista impugnava quindi al CNF tale ultima delibera, sostenendo che, una volta ottenuta l’iscrizione, la sua revoca potrebbe discendere solo dalla cancellazione dell’Ordine straniero di appartenenza, in thesi escludendosi quindi in capo al COA un qualsiasi potere di accertamento delle regole di condotta deontologica poste a base dell’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14.
Il principio di cui in massima è stato riformato da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 limitatamente alla sentenza CNF n. 15/2015.
In sede di richiesta sospensione cautelare della sentenza CNF n. 14/2015, invece, la Cassazione (sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015, pure richiamata in motivazione) ha ritenuto legittimo il rifiuto delll’iscrizione, in virtù di una parità di trattamento con il cittadino italiano, cui appunto l’iscrizione stessa sarebbe negata ove si trovasse nelle medesime condizioni dell’avvocato stabilito, la cui domanda pertanto configurerebbe perciostesso “abuso del diritto”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 10 Marzo 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Novembre 2012 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4252 del 04 Marzo 2016 (accoglie)
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