Chiede il COA di Rovigo, cui è pervenuta lettera confidenziale di un’iscritta all’albo relativa al trattamento sgradevole e scarsamente rispettoso subito da questa da parte di un magistrato, se sia legittima la richiesta formale del giudice di accedere ai documenti detenuti dal Consiglio per verificare se vi siano affermazioni diffamatorie nei suoi confronti.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“L’ammissibilità della richiesta è strettamente connessa alla qualificazione giuridica sia del documento detenuto dal Consiglio, sia della funzione che detto Consiglio è chiamato ad assolvere.
Innanzitutto la richiesta è fondata sul disposto della l. 241/90 (art. 25), la quale ha per oggetto l’atto amministrativo detenuto nell’ambito di un procedimento.
Per aversi atto amministrativo rilevante ai fini dell’accesso, tuttavia, deve potersi definire l’esistenza di un procedimento amministrativo e, per di più, di un procedimento atto ad interessare soggetti terzi ed eventualmente ad influenzare la loro sfera giuridica.
Non è questo il caso. L’avvocato ha informato, con la forma della lettera riservata, il proprio ordine di appartenenza di doglianze di carattere personale prima che professionale (non lamentando peraltro concrete decisioni giudiziali inique o parziali), affinché questo interponesse i proprî buoni ufficî, non potendo la stessa chiarire il torto subito senza il rischio di creare attrito con magistrati, evidentemente indesiderabile per il sereno svolgimento della professione.
L’intervento del Consiglio, pertanto, non può che svolgersi con strumenti di tipo conciliativo informale, non essendo prevista alcuna potestà di censura o di controllo dell’ordine degli avvocati nei confronti dell’operato della magistratura.
La segnalazione dell’avvocato rodigino è, pertanto, non solo sottratta al diritto d’accesso di cui alla l. 241/90 per palese insussistenza di un procedimento amministrativo suscettibile di ledere interessi di terzi, ma- al contrario- è comunicazione confidenziale e non pubblica, e beneficia delle garanzie di cui all’art. 15 Cost.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 10 Marzo 2005
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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