Chi subentra nella difesa, anche se stragiudiziale, deve subito avvisare il collega sostituito

Viola i doveri di lealtà, correttezza e colleganza (artt. 19 e 45 CDF) l’avvocato che, essendo subentrato quale nuovo difensore, omette di informare tempestivamente il collega precedentemente incaricato dell’avvenuta revoca dell’incarico, cosicché quest’ultimo proseguiva nella propria attività difensiva; nonché omette di attivarsi affinché venissero soddisfatte le prestazioni svolte dal collega cui era subentrato.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 51 del 25 settembre 2017

Sanzione: AVVERTIMENTO

Giurisprudenza CDD

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