L’avvocato che subentri ad un collega nell’assistenza, anche stragiudiziale, ha l’obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza n. 82 del 18 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 18 Settembre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Luglio 2013 (avvertimento)
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