Chi ha deciso una precedente ricusazione può poi decidere il merito del procedimento disciplinare

L’incompatibilità che giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso su una precedente istanza di ricusazione proposta dal medesimo incolpato, in quanto la decisione sulla sussistenza dei motivi di ricusazione non rientra nelle ipotesi previste dagli artt. 34, 35, 36 del codice di procedura penale atte a precludere al componente del CDD di partecipare ad un giudizio differente relativo alla verifica della responsabilità disciplinare, atteso che nel giudizio di ricusazione si valuta esclusivamente la sussistenza o meno dei motivi che possano giustificare la ricusazione di un componente del CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 143 del 26 maggio 2025

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini specificamente riferiti alla ricusazione. Tuttavia, mutatis mutandis, il medesimo principio è stato affermato con riferimento al giudizio cautelare in rapporto al successivo merito disciplinare (CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, Cass. SSUU n. 19030/2021, CNF n. 246/2021).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Maggio 2025 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 26 Settembre 2024
Giurisprudenza CNF

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