Nella dosimetria della sanzione deontologica il CDD deve tener conto dei precedenti disciplinari dell’incolpato (art. 21 co. 4 cdf), ma la mera enunciazione, senza l’espressa menzione, dei precedenti atti a determinare la condizione di censuratezza dell’incolpato non determina alcun vulnus per la difesa dello stesso che di detti precedenti ha, e comunque dovrebbe avere, piena contezza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 368 del 01 Dicembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 31 Luglio 2024 (sospensione)
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