Censurabile l’avvocato che tenga un comportamento violento

È censurabile il comportamento dell’avvocato che si renda colpevole di una aggressione fisica e verbale ai danni di un terzo, peraltro alla presenza di numerose persone e per futili motivi, giacché la condotta stessa, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, lede comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromette l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 30 del 7 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 07 Marzo 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 11 Ottobre 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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