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  • Esposto disciplinare: prevista una nuova ipotesi di archiviazione senza formalità

    “Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare“.

    Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.

  • Sottratti all’accesso civico e documentale gli atti del procedimento disciplinare a carico di un avvocato

    Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all’accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni, a quello “documentale” ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati (Nel caso di specie, la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto “tutti gli atti” relativi ad un procedimento disciplinare concluso nei confronti di un avvocato).

    Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 50 del 9 febbraio 2017

    NOTA:
    Il parere n. 50 del 9/2/2017 del Garante Privacy risulta di particolare interesse perché consente di evidenziare la differenza tra l’accesso documentale nel procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/90) e l’accesso civico agli atti (di cui al D.Lgs n. 33/2013).
    Il primo, come noto, presuppone che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
    Il secondo invece è riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
    I due accessi continuano quindi a coesistere essendo, il primo, volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati e, il secondo uno meno approfondito, generalizzato e più esteso, su dati, documenti ed informazioni.
    L’importanza del richiamato parere 9/2/2017 risiede non solo nell’aver affermato che sono preclusi all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare proprio in ragione della peculiarità dello stesso, ma anche nell’aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell’incolpato che, nello specifico accesso, potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda “in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.
    Tale principio, di portata generale, non può che riverberare i propri effetti anche nell’ipotesi di domanda di accesso documentale ex L. n. 241/90 nel procedimento disciplinare laddove si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale afflittività, e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in considerazione dell’incidenza che la loro ostensione avrebbe sulla posizione personale dell’incolpato.
    (G.P.)

  • Prorogato (di un altro anno) il termine per ottenere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti senza esame o corso

    Il termine entro cui maturare l’anzianità di iscrizione all’albo ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame (art. 22 L. n. 247/2012), già prorogato al 2 febbraio 2017 (D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 – c.d. Milleproroghe 2016, convertito con L. n. 21 del 25 febbraio 2016), è differito al 2 febbraio 2018.

    Art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con L. n. 19 del 27 febbraio 2017 (GU Serie Generale n. 49 del 28/2/2017 – Suppl. Ordinario n. 14)

    NOTA:
    In arg. cfr. Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 59, secondo cui il dies a quo del termine in parola è il 2 febbraio 2013, nonché Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 45, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92, secondo cui il predetto termine finale riguarda il momento ultimo per l’acquisizione dei requisiti per detta iscrizione, e non già quello in cui deve essere presentata la richiesta.

  • Procedimento disciplinare avviato sulla base di intercettazione telefonica avvocato-cliente

    L’art. 8 CEDU protegge la riservatezza di qualsiasi “corrispondenza” tra individui ed in particolare quella tra gli avvocati ed i propri clienti, che è fondamentale in una società democratica per il corretto funzionamento della giustizia. Conseguentemente, l’intercettazione delle telefonate tra avvocato e cliente deve in generale ritenersi vietata, a meno che non sia eccezionalmente prevista dal diritto interno per il perseguimento di uno scopo legittimo, nel rispetto di criteri di proporzionalità e con espressi limiti all’ingerenza (categorie di persone intercettabili, tipi di reati, durata dell’intercettazione), sì da scongiurarne abusi che costituirebbero violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, dall’intercettazione telefonica emergeva a carico dell’avvocato la violazione del segreto professionale, da cui scaturiva un procedimento disciplinare).

    Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, sentenza del 16 giugno 2016 (V.-C.,C. vs. Francia)

    NOTA:
    Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
    1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

  • L’obbligo di difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale

    Fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chi si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione. Conseguentemente, la sola Laurea in Giurisprudenza non è sufficiente a conferire il titolo a difendere sé od altri in giudizio (Nel caso di specie, un dottore in Legge aveva proposto ricorso in proprio al TAR, sostenendo l’asserita illegittimità dell’obbligo di difesa tecnica per supposta contrarietà all’art. 24 cost. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    TAR Liguria, sez. I, pres. Daniele – rel. Goso, sentenza n. 504 del 18 maggio 2016

  • Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    Art. 1Oggetto del regolamento
    Art. 2: Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro
    Art. 3: Modalita’ di svolgimento del tirocinio
    Art. 4: Periodo e durata
    Art. 5: Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari
    Art. 6: Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea
    Art. 7: Interruzione del tirocinio
    Art. 8: Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica
    Art. 9: Abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato

    DECRETO Ministero Giustizia del 17 marzo 2016, n. 70
    (in vigore dal 03/06/2016)

    – GU Serie Generale n.116 del 19-5-2016
    Normattiva

  • Procedimento disciplinare: il diritto (europeo) all’audizione personale

    La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al professionista deve riconoscersi il diritto di audizione personale, che può essergli eccezionalmente negato solo ove sia necessario procedere con indefettibile urgenza (Nel caso di specie, un avvocato austriaco, condannato in sede penale per aver facilitato l’ingresso illegale di diversi moldavi in Austria attraverso l’Italia, lamentava di essere stato sospeso cautelarmente, dal proprio Consiglio Disciplinare, sulla base della sola istruttoria documentale ed in difetto di una sua audizione orale, che pure aveva richiesto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che l’efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice disciplinare non richiedeva un processo decisionale tanto urgente da escludere il diritto dell’incolpato all’audizione personale, ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) .

    Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016 (Blum vs. Austria)

    NOTA:
    In ambito nazionale, cfr. l’art. 59 lett. e) L. n. 247/2012, secondo cui “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di […] rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”, nonché, con specifico riferimento al procedimento cautelare, l’art. 60 co. 1 L. n. 247 cit., secondo cui “la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione”.
    Con riferimento alla previgente disciplina, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 29 ottobre 1998, n. 131, secondo cui: “L’audizione del professionista con il termine di comparizione di dieci giorni previsto dagli artt. 43 e 45 r.d.l. 1578/33 per il procedimento disciplinare è necessaria anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. Né tale mancanza può ritenersi sanata dalla mera presenza dell’incolpato, ascoltato dal solo consigliere relatore, per la fase preliminare al procedimento disciplinare”.

  • Codice deontologico: informazione dell’attività professionale anche tramite siti web nel rispetto dei principi fondanti la professione

    E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso n. 102 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice deontologico forense, dedicato al Dovere di corretta informazione.

    La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che la “vecchia” versione vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.

    In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro.

    La nuova norma, per essere vigente, deve seguire le regole contenute nel Decreto ministeriale che disciplina le forme di pubblicità del Codice e dei suoi aggiornamenti (dm n. 38/2015). In particolare l’aggiornamento deve essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU sui siti del CNF e degli Ordini; fermo restando il termine di entrata in vigore previsto dall’articolo 3 comma 4, secondo periodo, della legge 247/2012 (cioè decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU).

    NUOVO TESTO ARTICOLO 35 IN GAZZETTA UFFICIALE

    Newsletter CNF n. 301 del 10 maggio 2016

  • Dovere di corretta informazione, in Gazzetta il nuovo testo dell’art. 35 codice deontologico

    Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.102 del 3-5-2016), è stato pubblicato il nuovo testo dell’art. 35 ncdf (Dovere di corretta informazione): le modifiche -approvate dal CNF con proprie delibere del 23 ottobre 2015 e del 22 gennaio 2016- hanno riguardato il comma 1 (novellato) ed i commi 9 e 10 (abrogati).

  • Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.

    La professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
    a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
    b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
    c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
    d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
    e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
    f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

    Art. 2, co. 2, DECRETO Ministero Giustizia del 25 febbraio 2016, n. 47 (in GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2016) – Entrata in vigore: 22/04/2016 (link Normattiva).

    NOTA:
    Sull’obbligo, tuttora differito, dell’assicurazione professionale, cfr. Consiglio nazionale forense (Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 35.