Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito

    Non commette illecito disciplinare ex art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma spettantegli, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica (Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di una offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del Cliente, che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, sospendendolo per mesi tre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione e, conseguentemente, annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 54

  • Non commette illecito disciplinare l’avvocato che, PER STRATEGIA, non si presenta all’udienza penale

    L’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non ha automatico rilievo deontologico (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), atteso che tale condotta ben può essere dovuta ad una insindacabile strategia processuale, che peraltro non lascia privo di difesa il proprio assistito, stante la nomina del difensore d’ufficio ex art. 484 c.p.p. (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che detta assenza era stata concordata con il proprio assistito e nell’interesse di questi, ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    La riunione di procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, ai fini di una valutazione complessiva del suo comportamento, non è di per sè esclusa dalla risalenza dell’una condotta (nella specie, anno 2002) rispetto all’altra (nella specie, anno 2007), ove i procedimenti stessi siano maturi per la decisione nel medesimo periodo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 10 aprile 2013, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

  • Pluralità di addebiti ed unicità della sanzione

    Qualora il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti, ove in sede di appello risulti confermata la responsabilità dell’incolpato, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale infliggeva all’incolpato due distinte sanzioni, all’esito di altrettanti procedimenti disciplinari, riuniti solo in sede di appello).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 10 aprile 2013, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 263
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 11
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 156
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 261
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 maggio 2001, n. 87
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 168
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Casalinuovo), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 1

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA

    In considerazione della natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera la garanzia dell’invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti giurisdizionali. Avanti al Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo alla sua natura ontologicamente funzionale, trova assorbente applicazione il requisito del quorum, ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato alle preordinate fasi istruttorie (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione impugnata in quanto un componente del Collegio non aveva partecipato ad una fase dell’istruttoria, tra cui il suo interrogatorio).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
    – Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
    – Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
    – Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
    – Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
    – Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Il principio di autosufficienza del ricorso al CNF: l’obbligo di specificare i motivi dell’impugnazione

    In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, una formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119.

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

    La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c. Tale omissione costituisce pertanto vizio intrinseco e invalidante e requisito di inammissibilità dell’atto in quanto non consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto in assenza di riferimenti ai fatti oggetto dell’incolpazione e a quelli posti a base della decisione
    impugnata.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50

    NOTA:
    In senso conforme, con dichiarazione di estinzione tout court: Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 7 novembre 2012, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 38; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 159; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 225; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Perfetti), sentenza del 16 luglio 2008, n. 76; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 72; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 marzo 2003, n. 29.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 5 luglio 2004, n. 150; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricri, rel. Bassu), sentenza del 22 marzo 2005, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 1; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 293; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 3 novembre 2004, n. 258; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2004, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 281; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 20 dicembre 2001, n. 309; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 257; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 151; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 144; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 226; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. GALATI, rel. MATTESI), sentenza del 29 marzo 2000, n. 18; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 18 ottobre 2000, n. 15; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 19 novembre 1999, n. 222; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 27 settembre 1999, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 27 settembre 1999, n. 132; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 161; Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 18 novembre 1998, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 17 novembre 1998, n. 154; Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 3;Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 25 giugno 1993, n. 93.
    In senso conforme circa l’estinzione, con espressa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 7 del 21 febbraio 2011; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Bassu), sentenza del 20 settembre 2004, n. 204; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 203; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 32; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 settembre 2001, n. 171; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 123; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 122; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 8 giugno 2001, n. 114; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 111.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia al ricorso al COA (rectius, esposto) da parte del denunciante (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“): Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 luglio 2002, n. 100; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 161.

  • Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare

    Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

  • Per la riassunzione del procedimento disciplinare è sufficiente la relativa delibera consiliare

    Ai fini della riassunzione del procedimento disciplinare, già sospeso in attesa del giudizio penale, è sufficiente la delibera di riassunzione, la cui notificazione è infatti necessaria ai soli fini della citazione dell’incolpato a comparire nel rispetto dei termini a difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49