Categoria: Giurisprudenza CNF

  • I poteri istruttori d’ufficio del COA

    Il Consiglio territoriale può assumere iniziative istruttorie d’ufficio nell’ambito del procedimento disciplinare, trattandosi di attività che costituisce essa stessa espressione del potere disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’acquisizione d’ufficio, da parte del COA, di un fascicolo di causa dalla Cancelleria contenente il documento oggetto dell’esposto disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

  • Procedimento disciplinare: la convocazione dei componenti del COA è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 45 del 2.3.2012 nonché Cass. 1414/2004.

  • Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta non possono costituire motivo di gravame innanzi al CNF

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa, sicché l’invalidità dell’atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiuti; ne consegue che l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l’ulteriore specificazione che l’eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest’ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 45 del 2.3.2012

  • Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta sono sanati dalla partecipazione dei componenti

    Nel procedimento amministrativo davanti al C.O.A. territoriale, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio (nella specie peraltro escluso) deve ritenersi sanato qualora risulti che il Collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.77 del 30.05.2011.

  • La sanzione disciplinare richiesta dal PM non impedisce la condanna “in pejus” da parte del COA

    In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, non può considerarsi affetta dal vizio di ultra petizione la pronuncia del Consiglio territoriale che abbia condannato l’incolpato ad una sanzione disciplinare più afflittiva di quella richiesta dal P.M. (Nella specie, il COA aveva disposto la cancellazione dall’albo dell’avvocato già condannato, con sentenza penale definitiva, per il reato di appropriazione indebita, mentre il PM ne aveva chiesto la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

    In sede di procedimento disciplinare, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, è richiesta la chiara contestazione dei fatti addebitati, non risultando necessaria una minuta e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito. E’ invece sufficiente che, dalla lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. La specificità della contestazione quindi non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza

    L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante una “sindrome da vertigini di tipo periferico” con prescrizione di giorni dieci di riposo. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84; Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.