Categoria: Giurisprudenza CNF

  • I presupposti della sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    La valutazione discrezionale rimessa al Consiglio dell’Ordine circa l’opportunità di procedere alla sospensione cautelare immediata dell’avvocato sottoposto a giudizio penale deve essere sorretta da circostanze oggettive che integrino il presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all’esterno dell’ambito giudiziale. Non si possono pertanto ritenere rilevanti, al fine della irrogazione della misura cautelare e quindi di ritenere la sussistenza della immediata esigenza di inibire all’iscritto in via provvisoria e immediata l’esercizio della professione, né un presunto automatico effetto derivante dalla gravità delle accuse, né la ipotesi che i fatti possano avere una futura, e non attuale, diffusione cosicché se ne debba prevenire il verificarsi ancorché nella obiettiva incertezza che ciò avvenga.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1
    NOTA:
    In senso conforme, CNF 12.10.2009 n. 89.

  • Sospensione cautelare: senza CDD, opera la vecchia disciplina

    In tema di sospensione cautelare, trova tuttora applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, giacché l’art. 60 L. n. 247/2012 manca ancora della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), quali organi competenti ad irrogarla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito nel triennio 2008-2010 soltanto 2 crediti formativi sui 50 prescritti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231

  • La sospensione disciplinare del praticante non abilitato al patrocinio

    La sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio non è una sanzione diversa da quella prevista per gli avvocati, con la precisazione che durante il praticantato essa trova applicazione come sospensione della pratica (come prevede l’art. 58 del R.D. n. 37/1934), e può essere scontata come sospensione dall’esercizio professionale se nel frattempo l’interessato è stato iscritto all’albo degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 230
    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SS.UU. 09.04.2008 n. 9166.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 230
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    La versione dell’esponente assume rilievo processuale di prova valida ai fini della formazione del convincimento del giudicante quando abbia trovato conferma in altri elementi di prova e a seguito di un vaglio dibattimentale particolarmente accurato

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 230
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 02.03.2012 n. 27; id. 30.01.2012 n. 4; id. 16.03.2011 n. 21.

  • Il mancato rispetto della dignità della persona costituisce lesione del prestigio dell’avvocatura

    Il rispetto della dignità della persona impone ad ogni cittadino, ma in particolare agli avvocati e ai giovani che aspirano a diventarlo, una precisa responsabilità e un dovere specifico, la cui violazione compromette il prestigio e la dignità dell’avvocatura e, in particolare, del suo ruolo di rilievo sociale, quale partecipe e concorrente allo svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, in occasione di un incontro alla scuola forense, un praticante, richiesto all’ingresso della lezione di presentare il tesserino per l’accesso alla sala esclamava alla presenza di altri corsisti: “Adesso gli sbatto in faccia il tesserino a questa puttana”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 230

  • La rinuncia al mandato per conflitto di interessi sopravvenuto

    La norma di cui all’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al clienti, circostanza -questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • L’avvocato eletto sindaco deve rinunciare al mandato già ricevuto da clienti successivamente imputati per reati edilizi

    Ai sensi dell’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività professionale non solo quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, ma anche nel caso in cui essa interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale: in entrambe le ipotesi, la regola deontologica è funzionale a prevenire situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, si possa essere indotti a ritenere che l’avvocato possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • Procedimento disciplinare: la consecutio temporale tra chiusura della discussione e camera di consiglio

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve fare ricorso alle norme del codice di rito; da ciò consegue che, in assenza di norme speciali relative alla deliberazione e pubblicazione delle decisioni del COA, trova applicazione l’art. 133 del cod. proc. civ. secondo il quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria e la lettura del dispositivo è prevista a pena di nullità solo nei casi tassativi previsti dalla legge (artt. 281 sexies cpc, 429 cpc e 23 legge n. 689/1981). Deve, pertanto, escludersi valore invalidante sia alla mancanza di continuità del dibattimento per non essere stata redatta la decisione subito dopo la conclusione della discussione, sia all’omissione della lettura del dispositivo in udienza, giacché l’art. 51 r.d. n. 37/1934 si limita a prevedere che, chiusa la discussione, il Consiglio delibera fuori dalla presenza dell’incolpato e del difensore, ma non richiede l’immediatezza della camera di consiglio che può quindi essere tenuta anche in data successiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27 ottobre 2010 n. 155; 30 dicembre 2009 n. 247; 5 ottobre 2006 n. 79; 10 novembre 2005 n. 130; 3 novembre 2004 n. 241.
    In arg. cfr. ora l’art. 59, co. 6, lett. l, L. n. 247/2012