Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento messo in atto dall’incolpato, sicché, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, […]