Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale

    L’art. 22 D.Lgs. n. 206/2007 non ha implicitamente abrogato il meccanismo di dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001, sicché per l’accesso alla professione di avvocato all’esito di un periodo di stabilimento resta ferma – pur dopo il 2007 – la doppia via dell’integrazione all’esito del superamento della prova attitudinale, e dell’integrazione a seguito di dispensa dalla prova medesima (Nel caso di specie, la Procura Generale aveva impugnato la delibera con la quale il COA aveva dispensato un Abogado dalla prova attitudinale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 97

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 13 luglio 2017, n. 95

  • Domanda di iscrizione all’albo: il preavviso di rigetto circoscrive l’eventuale diniego definitivo

    E’ illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo o al registro la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa. In particolare, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo il COA ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, le quali presuppongono infatti una ulteriore comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 17 della L. 247/2012, affinché egli possa prendere posizione anche su tali questioni (Nel caso di specie, un abogado richiedeva l’iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti. Ritenendo di dover respingere la domanda per mancanza di effettività dell’esercizio della professione nel Paese di origine, il COA invitava preliminarmente l’abogado a formulare proprie osservazioni in merito. Nel corso del relativo procedimento amministrativo, il COA accertava altresì che l’abogado svolgeva attività di imprenditore commerciale e quindi versava in condizione di incompatibilità, peraltro dallo stesso non dichiarata in sede di autocertificazione. Senza ulteriori comunicazioni in merito, il COA rigettava quindi la domanda, con delibera che veniva infine impugnata dall’abogado avanti al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, nel contempo rimettendo gli atti al COA per ogni ulteriore determinazione in proposito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 luglio 2017, n. 93

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva respinto la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 luglio 2017, n. 92

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

  • L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare attraverso lo schermo formale di ignari colleghi

    E’ contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale, nonché idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense, il comportamento dell’avvocato che svolga attività professionale durante il periodo di sospensione, per di più ricorrendo allo schermo formale di ignari colleghi, di cui falsifichi la firma in atti giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

  • L’illecito disciplinare “atipico”

    Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti. Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell’immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91