E’ inammissibile l’impugnazione al CNF proposta avverso il capo di incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 9 settembre 2017, n. 115
E’ inammissibile l’impugnazione al CNF proposta avverso il capo di incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 9 settembre 2017, n. 115
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava il silenzio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ordine alla domanda di dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 23 settembre 2017, n. 131
Integra illecito disciplinare -perché assolutamente contrario ai doveri di correttezza e decoro- il comportamento dell’avvocato che, con il falso pretesto delle condoglianze, invii i propri recapiti di studio ai familiari della vittima di un incidente stradale, millantando una amicizia in realtà inesistente al solo fine di ricavarne un possibile incarico professionale (Nel caso di specie, pochi giorni dopo un omicidio stradale provocato da un automobilista in stato di ebbrezza alcolica, il professionista inviava un telegramma alla famiglia della vittima, nel quale manifestava cordoglio per la morte “dell’amico” ed offriva la propria assistenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 23 settembre 2017, n. 130
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 23 settembre 2017, n. 130
L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 23 settembre 2017, n. 129
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 23 settembre 2017, n. 129
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione
La formulazione di specifici motivi di appello costituisce condizione di ammissibilità del ricorso al CNF ex art. 59 R.D. n. 37/1934 (richiamato dall’art. 35, co. 1, L. n. 247/2012), sicché non trovano applicazione diretta, né analogica le corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile (artt. 342, 348 bis e ter cpc), operazione consentita nel solo caso di lacune della disciplina del processo innanzi al CNF.
In caso di plurime elezioni di domicilio, l’ultima elezione comporta la revoca di quelle precedenti, in quanto l’incolpato può avere un solo domicilio e ogni mutamento, ritualmente comunicato all’autorità procedente, comporta necessariamente la revoca della precedente dichiarazione/elezione, anche in mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso.
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato